Art. 15 — Commissioni esaminatrici
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76.
Abrogato dal 9 aprile 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76.
Abrogato dal 9 aprile 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 2000 al 9 aprile 2004. 104 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12 e 13, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla settima. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 FEBBRAIO 2004, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-02;362~art15 · fonte del testo
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