Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.

Testo vigente dal 12 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319~art7 · fonte del testo