Art. 18 — Indennità integrativa speciale
[1]A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
[2]prefetto.... L. 17.498.000 viceprefetto.... " 16.006.000 viceprefetto aggiunto.... " 12.860.000 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252
1con decorrenza dal 1 gennaio 2002
Il D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 74.100,00; viceprefetto: Euro 47.770,00; viceprefetto aggiunto: Euro 35.344,00. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 79.260,00; viceprefetto: Euro 51.150,00; viceprefetto aggiunto: Euro 37.140,00. Gli stipendi tabellari suddetti contengono ed assorbono l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui al presente articolo 18".
Testo vigente dal 25 settembre 2003
