Art. 15 — Indennità integrativa speciale
[1]A decorrere dal 26 aprile 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascun grado della carriera diplomatica e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
[2]ambasciatore................. L. 18.064.000 ministro plenipotenziario.... L. 17.498.000 consigliere di ambasciata.... L. 15.710.000 consigliere di legazione..... L. 14.917.000 segretario di legazione...... L. 14.628.000 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 15 maggio 2003, n. 144
1con decorrenza dal 1 gennaio 2002
Il D.P.R. 15 maggio 2003, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "a decorrere dal 1 gennaio 2002 l'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo 15, e' corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Ambasciatore................. Euro 9.329,40 Ministro plenipotenziario.... Euro 9.036,96 Consigliere di ambasciata.... Euro 8.113,56 Consigliere di legazione..... Euro 7.704,00 Segretario di legazione....... Euro 7.554,72"
Testo vigente dal 9 luglio 2003
