((Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, sono incrementati: per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021; per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021.)) ((A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: €113.724,38; viceprefetto: €75.272,98; viceprefetto aggiunto: €54.170,62.)) ((Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.)) ((Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.))

Testo vigente dal 4 dicembre 2025

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Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2022 al 4 dicembre 2025. 96 parole tolte, 112 parole aggiunte.

tolto: A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: euro 100.561,93; viceprefetto: euro 66.560,89; viceprefetto aggiunto: euro 47.900,91. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordiaggiunto: Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, sono incrementati: per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021; per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita'tolto: : prefetto: euro 101.406,60; viceprefetto: euro 67.119,97; viceprefetto aggiunto: euro 48.303,25aggiunto: , corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021. A decorrere dal 1° gennaio tolto: 2021 aggiunto: 2024 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: tolto: euro 106.832,02 aggiunto: €113.724,38; viceprefetto: tolto: euro 70.711,00 aggiunto: €75.272,98; viceprefetto aggiunto: tolto: euro 50.887,56 aggiunto: €54.170,62. Gli importi di cui al tolto: presente articolo aggiunto: comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico tolto: 2019-2021 aggiunto: 2022-2024. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66~art21 · fonte del testo