Art. 20 — Stipendio tabellare
A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 87.445,00; viceprefetto: Euro 57.446,00; viceprefetto aggiunto: Euro 41.340,00. A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 88.917,00; viceprefetto: Euro 58.589,00; viceprefetto aggiunto: Euro 42.163,00. A decorrere dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 91.094,00; viceprefetto: Euro 60.279,00; viceprefetto aggiunto: Euro 43.377,00. A decorrere dal 31 dicembre 2007 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 91.247,00; viceprefetto: Euro 60.396,00; viceprefetto aggiunto: Euro 43.464,00. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Testo vigente dal 10 giugno 2008
