[1]ENPAM

[2]1. A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 32), sul premio di collaborazione (art. 38), sulle quote di carovita (art. 33), sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art. 18), sui compensi per attivita' extra-moenia (art. 20) e sull'indennita' di disponibilita' (art. 34). 2. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 39, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 15464/2026

    20 maggio 2026

    Ai fini della sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza dell'ENPAM per specialisti ambulatoriali, in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con il S.S.N. (nella specie i Centri antidiabetici dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta- A.C.I.S.M.O.M.), è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo collettivo nazionale unico di cui all'art. 48 della l. n. 833 del 1978 ovvero che se ne accerti in concreto l'applicazione, non essendo sufficiente la mera riconducibilità dell'ente erogante tra quelli che operano nell'ambito del servizio pubblico.

    Art. 39 · Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 4 Riordino della disciplina in materia sanitaria

    Rassegna di maggio 2026, p. 204 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316~art39 · fonte del testo