di caro-vita 1. Le parti convengono che agli specialisti ambulatoriali sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:

  • a)l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
  • b)le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87;
  • c)((il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge 26 febbraio 1986 n. 38 e al decreto del Presidente della Repubblica del 1ä febbraio 1986 n. 13 e' rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art. 32, commi 1 e 2, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili));
  • d)ai medici con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 40 ore mensili di attivita', decurtato di un quarantesimo per ogni ora al di sotto del limite di 40. 2. Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo. 3. ((Ai medici specialisti convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva della quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale.)) 4. Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL. e/o altri Enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, lettera c), proporzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli Enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di cui all'art. 13.

Testo vigente dal 1 maggio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1990 al 1 maggio 1992. 27 parole tolte, 69 parole aggiunte in 3 capoversi.

… febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del tolto: 1 aggiunto: 1° febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:

c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge aggiunto: 26 febbraio 1986 n. 38tolto: /86 e al decreto del Presidente della Repubblica aggiunto: del 1ä febbraio 1986 n. 13tolto: /86, e' rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art. 32, tolto: comma 1 aggiunto: commi 1 e 2, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili;

… adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo. 3. tolto: Le quote di carovita spettano ai pensionati che in dipendenza dell'incarico specialistico di cui sono titolari ai sensi del presente accordo, non aggiunto: Ai medici specialisti convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico aggiunto: spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva della quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale. 4. Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attivita' per conto di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316~art33 · fonte del testo