Contributo ENPAM 1. A far tempo dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati l'ente erogatore provvede mensilmente a versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell'ente ed il 2 per cento a carico del medico. 2. Ai fini di cui sopra il compenso indicato nell'allegato 1 e' decurtato delle seguenti percentuali:

  • a)Laboratorio: 30 per cento;
  • b)RIA: 40 per cento;
  • c)Radiologia: 40 per cento;
  • d)Medicina nucleare: 60 per cento;
  • e)Fisiokinesiterapia e terapia fisica: 30 per cento.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;120~art4 · fonte del testo