[1]Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione

[2]1. Nel campo dell'assistenza pediatrica di base sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri di libera scelta convenzionati continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui all'art. 21, comma 3, del presente accordo. 3. Il diritto di sciopero dei medici pediatri di libera scelta convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicando anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I medici pediatri di libera scelta che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'art. 10. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  • a)nel mese di agosto;
  • b)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  • c)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  • d)nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
  • e)nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Testo vigente dal 22 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315~art41bis · fonte del testo