DEL DIRITTO DI SCIOPERO PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE 1. Nel campo dell'assistenza pediatrica, sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/90, art. 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri di base convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure di cui comma 7. 3. Il diritto di sciopero dei medici pediatri di base convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. Per i medici pediatri di base che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 13. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
- a)nel mese di agosto;
- b)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- c)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
- d)nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
- e)nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi. 7. Gli accordi Regionali definiscono le modalita' e l'entita' dei compensi da corrispondere ai pediatri che garantiscono le prestazioni indispensabili.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
