[1]Visite domiciliari
[2]1. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita deve essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 2. A cura delle UU.SS.LL. tale norma sara' portata a conoscenza degli assistibili. 3. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
