[1]Incompatibilita'
[2]1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una della posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che:
- a)abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal S.S.N. risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, ex articoli 47 e 48 della legge n. 833/1978;
- b)svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L., limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte;
- c)fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- d)sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
- e)svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
- f)sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
- g)sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/1978. 2. Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
