[1]Incompatibilita'

[2]1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una della posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che:

  • a)abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal S.S.N. risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, ex articoli 47 e 48 della legge n. 833/1978;
  • b)svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L., limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte;
  • c)fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  • d)sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
  • e)svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
  • f)sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • g)sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/1978. 2. Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315~art2 · fonte del testo