[1]- Esercizio del diritto di sciopero prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione.
[2]1. Nel campo dell'assistenza di pediatria di libera scelta sono considerate prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art.2, comma 2, e fatte salve diverse e successive disposizioni legislative, le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari, e l'assistenza programmata ai malati terminali.
[3]2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei pediatri di libera scelta, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui al successivo comma 7.
[4]3. Il diritto di sciopero dei pediatri di libera scelta e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
[5]4. I pediatri di libera scelta che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono violazione da valutare ai sensi dell'art. 13.
[6]5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
[7]- nel mese di agosto; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono ogni tipo di consultazione elettorale e/o referendarie; - nei giorni dal 23 dicembre al 9 gennaio compresi; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
[8]6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si, intendono immediatamente sospesi.
[9]7. Gli accordi regionali definiscono le modalita' e l'entita' dei compensi da corrispondere ai pediatri che garantiscano le prestazioni indispensabili.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
