[1]Incompatibilita'
[2]In attesa della regolamentazione legislativa della materia, e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6), dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che:
- a)abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal Servizio sanitario nazionale risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, ex articoli 47 e 48 legge n. 833/78;
- b)svolga funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte;
- c)fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d)sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
- e)svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
- f)sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
- g)sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- h)abbia un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 gennaio 1979. Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
