Art. 2 — Ripartizione delle disponibilità finanziarie
Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 della legge, tra i seguenti interventi:
- a)concessione delle agevolazioni previste per l'avvio di attivita', per l'acquisto di attivita' preesistenti, per i progetti aziendali innovativi e per l'acquisto di servizi reali;
- b)concessione delle agevolazioni per la promozione dei servizi di consulenza ed assistenza e delle iniziative regionali di cui all'articolo 12 della legge, anche per la promozione dei corsi di formazione, nell'ambito dei programmi indicati nell'articolo 21. Se una delle quote riservate agli interventi di cui al comma 1, risulta superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo.
Testo vigente dal 2 novembre 2000
