Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge, le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, e rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, e successive modilicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria vigente in relazione a particolari tipologie di attivita' economiche, nei settori di cui al comma 1.

Testo vigente dal 2 novembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314~art3 · fonte del testo