[1]ACCORDO

[2]Art. 1. Campo di applicazione

[3]Il presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto che si instaura tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici che svolgono attivita' di guardia medica domiciliare per l'urgenza notturna, festiva e pre-festiva, in regime convenzionale orario e/o siano addetti a centrali operative dell'attivita' medesima. Il presente accordo disciplina, altresi' l'attivita' che i medici di cui al precedente comma svolgano - ai sensi dei successivi articoli 4 e 22 e in relazione a quanto previsto dalla programmazione regionale - nei servizi di emergenza nell'arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso e di assistenza esterni al presidio ospedaliero e per trasferimenti protetti di pazienti a bordo di appositi mezzi mobili di soccorso attrezzati, nonche' per le attivita' di coordinamento operativo dell'emergenza di cui all'art. 9, lettera g), della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292~art1 · fonte del testo