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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il Ministero della sanita', previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente regolamento, riconosce l'idoneita' degli stabilimenti e redige un elenco degli stessi attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi. Copia dell'elenco di cui al comma 1 viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee. Il Ministero della sanita' revoca il riconoscimento, dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunita' europee, qualora non siano piu' soddisfatte le condizioni che ne costituiscono il presupposto; a tal fine si tiene conto delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'art. 10. Il veterinario ufficiale effettua sotto la propria responsabilita' le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti. Nell'esercizio di tali funzioni il veterinario ufficiale puo' essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario appositamente addestrato dipendente dall'ente o dal privato titolare dello stabilimento. Il veterinario ufficiale deve avere in ogni momento libero accesso a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-10;312~art9 · fonte del testo