Art. 7 — Arrotondamento
Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all'unita', per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Testo vigente dal 30 ottobre 2000
