Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire (( mille)) per difetto se la frazione non e' superiore a lire (( cinquecento)) e per eccesso se superiore ((, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.))

Testo vigente dal 14 novembre 2000 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 novembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 14 novembre 2000. 2 parole tolte, 30 parole aggiunte.

Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire tolto: diecimila aggiunto: mille per difetto se la frazione non e' superiore a lire tolto: cinquemila aggiunto: cinquecento e per eccesso se superioreaggiunto: , ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art18 · fonte del testo