Art. 10 — Imposte ipotecaria e catastale
Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' apportata la seguente modifica:
- a)all'articolo 18, la parola: "diecimila" e' sostituita dalla parola: "mille" e la parola: "cinquemila" e' sostituita dalla parola "cinquecento" e, dopo la parola: "superiore", sono aggiunte, le seguenti: ", ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore".
Testo vigente dal 30 ottobre 2000
