Per l'esecuzione delle formalita' ipotecarie di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalita' stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale e' certificata l'esecuzione della formalita' a norma del codice civile. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalita'.

Testo vigente dal 30 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-08-18;308~art6 · fonte del testo