Art. 6 — Formalità ipotecarie
Per l'esecuzione delle formalita' ipotecarie di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalita' stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale e' certificata l'esecuzione della formalita' a norma del codice civile. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalita'.
Testo vigente dal 30 ottobre 2000
