Art. 8 — Imposta di registro
Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 41:
- 1)al comma 1, le parole: "10 mila" sono sostituite dalla parola "mille" e le parole: "5 mila" sono sostituite dalla parola: "cinquecento" e, dopo la parola "superiore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore";
- 2)al comma 2, le parole: "inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa";
- b)all'articolo 76, comma 2, dopo le parole: "presentati per la registrazione", sono inserite le seguenti parole: "o registrati per via telematica".
Testo vigente dal 30 ottobre 2000
