Art. 19 — Commissariamento
In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilita' a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato, secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un Commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Commissario puo' rimanere in carica per un periodo massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati, nei modi previsti dal presente regolamento, gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Testo vigente dal 23 gennaio 2003
