Art. 13 — Regolamenti
Entro centoventi giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione, con uno o piu' regolamenti, disciplina:
- a)le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 696;
- b)le modalita' per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
- c)le modalita' per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;
- d)le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
- e)le modalita' di conferimento delle borse di studio;
- f)la disciplina e le modalita' della attivita' brevettuale;
- g)l'istituzione di centri di costo dell'Istituto;
- h)l'istituzione dell'ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422;
- i)l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;
- l)l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- m)l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- n)l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale. I regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della salute. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.
Testo vigente dal 23 gennaio 2003
