Art. 4 — Presentazione dei progetti
I progetti sono presentati al Dipartimento della funzione pubblica dal dirigente responsabile dell'amministrazione interessata. I progetti promossi dal Dipartimento della funzione pubblica sono predisposti dall'ufficio competente alla promozione, valutazione e verifica dei progetti, individuato dal regolamento di organizzazione del Dipartimento stesso.
Testo vigente dal 23 maggio 1994
