Art. 8 — Controllo e valutazione dei progetti
Il Dipartimento della funzione pubblica controlla lo stato di avanzamento dei progetti e dispone periodici pagamenti. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, valuta i risultati della sperimentazione e pubblica periodicamente tali valutazioni in un apposito bollettino, curato dal Dipartimento della funzione pubblica. Per il controllo e la valutazione dell'avanzamento dei progetti, possono essere costituiti, presso il Dipartimento della funzione pubblica appositi nuclei di valutazione per singoli progetti. Il provvedimento di approvazione del progetto prevede la costituzione del nucleo di valutazione e indica l'ammontare complessivo dei compensi da corrispondere ai suoi componenti. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati col provvedimento di approvazione del progetto o con successivo provvedimento, i quali fissano i compensi individuali.
Testo vigente dal 23 maggio 1994
