Per la selezione dei progetti il Dipartimento della funzione pubblica valuta:

  • a)la mancanza di funzionalita' ed efficienza delle prestazioni alla quale si intende rimediare, con riguardo al numero di cittadini interessati e ai disagi subiti dagli stessi;
  • b)i costi della sperimentazione e quelli derivanti dall'eventuale generalizzazione della soluzione sperimentata;
  • c)il grado di innovazione rispetto a modalita' di funzionamento, regole e procedure vigenti;
  • d)la possibilita' di trasferire la soluzione sperimentale a contesti diversi da quello in cui avviene la sperimentazione;
  • e)le condizioni delle amministrazioni interessate, nonche' il loro coinvolgimento nell'ideazione e nella predisposizione dei progetti.

Testo vigente dal 23 maggio 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;303~art5 · fonte del testo