Art. 5 — Valutazione dei progetti
Per la selezione dei progetti il Dipartimento della funzione pubblica valuta:
- a)la mancanza di funzionalita' ed efficienza delle prestazioni alla quale si intende rimediare, con riguardo al numero di cittadini interessati e ai disagi subiti dagli stessi;
- b)i costi della sperimentazione e quelli derivanti dall'eventuale generalizzazione della soluzione sperimentata;
- c)il grado di innovazione rispetto a modalita' di funzionamento, regole e procedure vigenti;
- d)la possibilita' di trasferire la soluzione sperimentale a contesti diversi da quello in cui avviene la sperimentazione;
- e)le condizioni delle amministrazioni interessate, nonche' il loro coinvolgimento nell'ideazione e nella predisposizione dei progetti.
Testo vigente dal 23 maggio 1994
