Art. 9 — Dirigenti responsabili di progetto ovvero con compiti di studio e ricerca
I dirigenti non preposti ad uffici di livello dirigenziale possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attivita' di studio, ricerca, consulenza e progettazione, in relazione alle competenze istituzionali dell'amministrazione, sulla base di incarichi conferiti, per specifiche questioni, dal Presidente o dall'autorita' politica cui il dipartimento e' affidato, ovvero in conformita' a disposizioni impartite dal segretario generale. Il dirigente generale o il dirigente ai quali siano conferite le funzioni di cui al comma 1 le esercitano, rispettivamente, in rapporto diretto con il soggetto che ha conferito l'incarico, ovvero con il capo del dipartimento o dell'ufficio indicato nel provvedimento di conferimento, ed in rapporto diretto con il capo del dipartimento o dell'ufficio o con il dirigente generale o equiparato indicato nel provvedimento di conferimento. Le funzioni di collaborazione implicano lo studio preliminare e la predisposizione di atti e provvedimenti, la formulazione di proposte e l'esercizio di attivita' ausiliarie corrispondenti alla qualifica, anche con l'assunzione di autonome iniziative, subordinatamente alle direttive ed all'intesa con il soggetto che si avvale del rapporto di collaborazione. Rientra nelle funzioni di collaboratore la partecipazione ad organi collegiali, qualora non sia connessa alla titolarita' di funzioni di direzione. Le funzioni di studio implicano studi e ricerche su oggetti e per obiettivi determinati, indicati di volta in volta dal soggetto che se ne avvale, con la predeterminazione degli opportuni criteri e del termine per l'espletamento.
Testo vigente dal 7 aprile 1998
