Art. 9 — Posti messi a concorso

Il numero dei posti messi annuamente a concorso e' determinato nel bando, secondo le indicazioni del consiglio didattico, tenendo conto delle possibilita' operative dell'Opificio. I posti sono distinti per settori. I settori sono:

  • 1)conservazione dei materiali lapidei;
  • 2)conservazione del mosaico e del commesso in pietre dure;
  • 3)conservazione dei materiali ceramici e plastici;
  • 4)conservazione di oreficeria e glittica;
  • 5)conservazione dei bronzi e delle armi antiche;
  • 6)conservazione delle sculture lignee policrome;
  • 7)conservazione dei dipinti;
  • 8)conservazione delle pitture murali;
  • 9)conservazione dei disegni e stampe;
  • 10)conservazione degli arazzi e tappeti;
  • 11)conservazione dei tessuti. I settori possono essere ampliati, modificati o aggregati per aree su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, tenendo anche conto delle formulazioni dei bandi di concorso della pubblica amministrazione.

Testo vigente dal 10 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294~art9 · fonte del testo