Art. 10 — Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. La commissione e' cosi' composta:

  • a)dal soprintendente dell'Opificio con funzione di presidente;
  • b)dal direttore della Scuola;
  • c)da due funzionari tecnico - scientifici;
  • d)da almeno un restauratore per ogni settore messo a concorso. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 2, la commissione e' integrata da un membro aggiunto scelto fra i docenti di disegno della Scuola o designato tra quelli in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessita'. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Testo vigente dal 10 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294~art10 · fonte del testo