Art. 10 — Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. La commissione e' cosi' composta:
- a)dal soprintendente dell'Opificio con funzione di presidente;
- b)dal direttore della Scuola;
- c)da due funzionari tecnico - scientifici;
- d)da almeno un restauratore per ogni settore messo a concorso. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 2, la commissione e' integrata da un membro aggiunto scelto fra i docenti di disegno della Scuola o designato tra quelli in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessita'. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Testo vigente dal 10 settembre 1997
