Art. 9 — Posti messi a concorso

Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in piu' settori. Le aree sono:

  • a)dipinti murali, stucchi, sculture lapidee, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome, superfici e materiali dell'architettura;
  • b)metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo;
  • c)mosaico, materiali lapidei, naturali e artificiali. Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il numero dei posti non puo' essere inferiore complessivamente a diciotto.

Testo vigente dal 20 novembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399~art9 · fonte del testo