Art. 9 — Posti messi a concorso
Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in piu' settori. Le aree sono:
- a)dipinti murali, stucchi, sculture lapidee, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome, superfici e materiali dell'architettura;
- b)metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo;
- c)mosaico, materiali lapidei, naturali e artificiali. Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il numero dei posti non puo' essere inferiore complessivamente a diciotto.
Testo vigente dal 20 novembre 1997
