Art. 1 — Scuola di restauro
La Scuola di restauro, prevista dalla legge 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Opificio delle pietre dure. Essa ha il compito di formare restauratori secondo le modalita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento. La Scuola di restauro e l'Opificio delle pietre dure sono piu' avanti detti, rispettivamente, Scuola e Opificio. La Direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla Scuola.
Testo vigente dal 10 settembre 1997
