Art. 5 — Consiglio didattico
Il consiglio didattico e' presieduto dal soprintendente dell'Opificio ed e' composto dal direttore della Scuola e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso. Il consiglio didattico:
- a)individua annualmente i settori ed il numero dei posti da mettere a concorso e formula proposte sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento;
- b)esprime pareri e formula proposte sui programmi, piani di studio e le modalita' di svolgimento dei corsi;
- c)delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni sei mesi nonche', in caso di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del soprintendente dell'Opificio, del direttore della Scuola o di almeno un quinto dei componenti. Il consiglio didattico puo' riunirsi in commissione ristretta, rappresentativa di tutte le professionalita' presenti all'interno del consiglio stesso, al fine di approfondire singole questioni.
Testo vigente dal 10 settembre 1997
