Art. 19 — Borse di studio

Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal soprintendente dell'Opificio secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della disponibilita' finanziaria dell'Opificio.

Testo vigente dal 10 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294~art19 · fonte del testo