Art. 19 — Borse di studio
Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal soprintendente dell'Opificio secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della disponibilita' finanziaria dell'Opificio.
Testo vigente dal 10 settembre 1997
