Art. 3 — Requisiti per l'ammissione

Possono presentare domanda per l'assegnazione delle borse di studio i soggetti indicati dall'articolo 1, che nell'anno scolastico o accademico di riferimento:

  • a)abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato;
  • b)abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti complessivi non siano inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
  • c)non siano gia' in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
  • d)non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. Le domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre. I requisiti previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4.

Testo vigente dal 3 giugno 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-05;58~art3 · fonte del testo