Art. 11 — Prove per l'ammissione ai corsi

L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:

  • a)attitudinale;
  • b)pratica;
  • c)orale. Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacita' manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico - artistico. Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche nell'ambito della ripartizione operativa prescelta. Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza di elementi della storia dell'arte, di elementi delle discipline di insegnamento dei corsi e delle tecniche di produzione artistica. Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana. La valutazione e' espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova pratica. Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila, per ogni settore messo a concorso, la graduatoria che e' approvata dal presidente della commissione. Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai ventuno trentesimi, con non meno di sette decimi nella prova orale. A parita' di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dall'Opificio o dall'Istituto centrale per il restauro. Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Opificio per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate sul bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.

Testo vigente dal 10 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294~art11 · fonte del testo