Art. 19 — Borse di studio
Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal direttore dell'Istituto secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della predisposizione indicata nella previsione di bilancio dell'Istituto.
Testo vigente dal 20 novembre 1997
