Art. 7 — Modifica dell'autorizzazione
E' presentata istanza ((alla Direzione generale)) per ogni modifica delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione. ((La Direzione generale)) modifica l'autorizzazione alla produzione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, se le modifiche riguardano la variazione nella nomina del direttore tecnico, ovvero il nome, la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione.
Testo vigente dal 26 maggio 2012
