Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono riesaminate in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sia piu' rispettato. Le autorizzazioni possono essere riesaminate anche qualora sia compromessa la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto i), e dell'articolo 7), paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000. Del riesame e' data informazione al titolare che puo' presentare osservazioni o ulteriori informazioni. La Direzione, con provvedimento motivato, puo' sospendere l'autorizzazione per il periodo necessario al completamento dell'esame, indicando il relativo termine, ove l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' revocata o modificata a seconda dei casi, anche su motivata richiesta del titolare, se:

  • a)i requisiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono, o non sono piu', rispettati;
  • b)sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base e' stata concessa l'autorizzazione;
  • c)non e' stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione;
  • d)in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati;
  • e)il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Direzione, con proprio provvedimento, dispone il ritiro dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze. La Direzione da' la piu' ampia pubblicita' ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, la regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori.

Testo vigente dal 26 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 2001 al 26 maggio 2012. 70 parole tolte, 175 parole aggiunte in 6 capoversi.

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono riesaminate tolto: qualora, alla luce di nuovi fatti o di nuove conoscenze, risulti necessario verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d aggiunto: in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sia piu' rispettato. Le autorizzazioni possono essere riesaminate anche qualora sia compromessa la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto i), etolto: ) e f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, richiedendo al titolare dell'autorizzazione le informazioni necessarie. Il Dipartimento aggiunto: dell'articolo 7), paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000. Del riesame e' data informazione al titolare che puo' presentare osservazioni o ulteriori informazioni. La Direzione, con provvedimento motivato, puo' sospendere l'autorizzazione per il periodo necessario al completamento dell'esame, … salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' tolto: ritirata aggiunto: revocata o modificata a seconda dei casi, anche su motivata richiesta del titolare, se:

a) tolto: non sono piu' soddisfatte le condizioni di autorizzazione aggiunto: i requisiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono, o non sono piu', rispettati;

b) sono state fornite tolto: indicazioni aggiunto: informazioni false o ingannevoli tolto: in merito ai dati valutati al momento del rilascio dell'autorizzazione. Il Dipartimento aggiunto: circa i fatti sulla cui base e' stata concessa l'autorizzazione;

aggiunto: c) non e' stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione;

aggiunto: d) in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati;

aggiunto: e) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Direzione, con proprio provvedimento, dispone il ritiro dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze. tolto: Il Dipartimento aggiunto: La Direzione da' la piu' ampia pubblicita' ai provvedimenti di cui ai commi 1 e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290~art13 · fonte del testo