La domanda di autorizzazione alla produzione o al confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari ((, redatta secondo la specifica modulistica elettronica, predisposta per le diverse tipologie di istanza, disponibile sul portale del Ministero)) e' presentata ((alla Direzione generale)) e deve contenere:

  • a)autocertificazione dell'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato per lo svolgimento dell'attivita' per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
  • b)numero di codice fiscale o di partita I.V.A.;
  • c)indicazione dei tipi di formulazione e classificazione di pericolo dei prodotti che si intendono produrre;
  • d)planimetria in scala l:100, con descrizione dei locali ed indicazione della relativa destinazione d'uso:
  • e)relazione tecnico-descrittiva concernente l'ubicazione, la tipologia degli impianti e delle tecnologie produttive, le apparecchiature di controllo e di analisi della produzione, i sistemi di sicurezza;
  • f)autocertificazione che attesti il rispetto della normativa vigente relativamente ai sistemi antincendio, ai rischi di incidenti rilevanti, alle emissioni in atmosfera, allo smaltimento dei rifiuti, allo smaltimento delle acque, agli impianti elettrici, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonche' di ogni altra normativa vigente in relazione alle tipologie produttive dell'impianto;
  • g)nominativo del direttore tecnico dello stabilimento e dichiarazione, da questi resa, di accettazione dell'incarico;
  • h)ricevuta del versamento previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12. ((La Direzione generale)), verificata la completezza della documentazione indicata nel comma 1, dispone, nei trenta giorni successivi alla data di produzione della documentazione stessa, un sopralluogo ispettivo finalizzato ad accertare l'idoneita' dei locali, degli impianti e delle attrezzature, che e' effettuato da una unita' composta da un funzionario chimico ((dalla Direzione generale)) e da un funzionario chimico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detta unita' e' integrata, dalla presenza di personale appartenente ad altre amministrazioni e da personale appartenente ad altre professionalita' necessarie, in relazione a specifiche tipologie produttive. Ai sopralluoghi ispettivi possono partecipare rappresentanti delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, alle quali e' data comunicazione della data del sopralluogo ed e' contestualmente trasmessa copia della richiesta e della relativa documentazione prodotta dall'interessato. L'unita' di cui al comma 2 trasmette ((alla Direzione generale)) la relazione ispettiva e l'eventuale documentazione in essa citata entro quindici giorni dalla data del sopralluogo. Qualora il sopralluogo ispettivo di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, ((la Direzione generale)) notifica al richiedente, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione ispettiva, il rigetto dell'istanza allegando al provvedimento copia della relazione medesima. Nell'ipotesi di carenze di lieve entita', il rilascio dell'autorizzazione da parte ((della Direzione generale)) e' subordinato alla previa verifica della rimozione di tali carenze, che e' dimostrata dal richiedente mediante l'esibizione della certificazione rilasciata al riguardo dagli organi competenti. Qualora l'istruttoria abbia dato esito favorevole, il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla previa esibizione, da parte del richiedente l'autorizzazione, delle certificazioni rilasciate dai competenti organi, relativamente al rispetto della vigente normativa nelle materie indicate nella lettera f), del comma 1. Qualora l'impresa disponga di piu' stabilimenti e' presentata una domanda per ogni singolo stabilimento. Ai gas tossici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si stabiliscono principi e modalita' per il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione applicati in sede ispettiva.

Testo vigente dal 26 maggio 2012

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 2001 al 26 maggio 2012. 14 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

La domanda di autorizzazione alla produzione o al confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari tolto: e' presentata al Dipartimentoaggiunto: , redatta secondo la specifica modulistica elettronica, predisposta per le diverse tipologie di istanza, disponibile sul portale del Ministero e' presentata alla Direzione generale e deve contenere:

h) ricevuta del versamento previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12. tolto: Il Dipartimento aggiunto: La Direzione generale, verificata la completezza della documentazione indicata nel comma 1, dispone, nei trenta giorni … e delle attrezzature, che e' effettuato da una unita' composta da un funzionario chimico tolto: del Dipartimento aggiunto: dalla Direzione generale e da un funzionario chimico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. … richiesta e della relativa documentazione prodotta dall'interessato. L'unita' di cui al comma 2 trasmette tolto: al Dipartimento aggiunto: alla Direzione generale la relazione ispettiva e l'eventuale documentazione in essa citata entro quindici giorni dalla data del sopralluogo. Qualora il sopralluogo ispettivo di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, tolto: il Dipartimento aggiunto: la Direzione generale notifica al richiedente, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione ispettiva, il rigetto … della relazione medesima. Nell'ipotesi di carenze di lieve entita', il rilascio dell'autorizzazione da parte tolto: del Dipartimento aggiunto: della Direzione generale e' subordinato alla previa verifica della rimozione di tali carenze, che e' dimostrata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290~art4 · fonte del testo