[1]Trattamento economico
[2]Il trattamento economico del medico pediatra iscritto negli elenchi si compone delle seguenti voci:
- A)- Onorario professionale e quota integrativa proporzionale.
- B)- Quota aggiuntiva professionale.
- C)- Indennita' di piena disponibilita'.
- D)- Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale.
- E)- Concorso nelle spese per la produzione del reddito.
- F)- Compenso di variazione degli indici del costo della vita.
- G)- Contributo previdenziale.
- H)- Contributo per assicurazione di malattia.
- I)- Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale. In particolare:
- A)Onorario professionale e quota integrativa proporzionale. Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposto per ciascun assistibile in carico di eta' compresa fra 0 e 14 anni un compenso forfettario annuo (colonna a delle tabelle che seguono) e una quota integrativa proporzionale (colonna b delle tabelle che seguono) articolata per anzianita' di specializzazione in relazione al disposto dell'art. 48, terzo comma, punto 7), della legge n. 833/78. Compenso forfettario annuo e quota integrativa proporzionale dal 1 luglio 1987 al 31 dicembre 1987
[3]Anzianita' di specializzazione del pediatra
[4]Onorario professionale a)
[5]Quota integrativa proporzionale b)
[6]Totale da 0 fino a 2 anni
[7]33.960
[8]8.735
[9]42.695 oltre 2 fino a 9 anni
[10]33.960
[11]13.007
[12]46.967 oltre 9 fino a 16 anni
[13]33.960
[14]17.278
[15]51.238
[16]Compenso forfettario annuo e quota integrativa proporzionale dal 1 gennaio 1988
[17]Anzianita' di specializzazione del pediatra
[18]Onorario professionale a)
[19]Quota integrativa proporzionale b)
[20]Totale da 0 fino a 2 anni
[21]36.000
[22]9.259
[23]45.259 oltre 2 fino a 9 anni
[24]36.000
[25]13.788
[26]49.788 oltre 9 fino a 16 anni
[27]36.000
[28]18.316
[29]54.316
[30]Per il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987, sui compensi liquidati ai pediatri al titolo in questione secondo la tabella di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84, e' corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e zero otto per cento).
- B)Quota aggiuntiva professionale. Per lo svolgimento di specifiche e piu' qualificate prestazioni professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria e del libretto individuale (art. 20), la compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai fini del ricovero in strutture di degenza (art. 23), il consulto con il medico specialista (art. 22), la continuita' assistenziale nei confronti dei propri assistiti mediante accesso alle strutture di degenza (art. 23), ai medici e' corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota aggiuntiva professionale nelle misure annue specificate nelle tabelle che seguono:
[31]Quota aggiuntiva professionale dal 1 luglio 1987 al 31 dicembre 1987
[32]Anzianita' di specializzazione del pediatra
[33]Onorario professionale a)
[34]Quota integrativa proporzionale b)
[35]Totale da 0 fino a 2 anni
[36]2.376
[37]611
[38]2.987 oltre 2 fino a 9 anni
[39]2.376
[40]910
[41]3.286 oltre 9 fino a 16 anni
[42]2.376
[43]1.209
[44]3.585
[45]Quota aggiuntiva professionale dal 1 gennaio 1988
[46]Anzianita' di specializzazione del pediatra
[47]Onorario professionale a)
[48]Quota integrativa proporzionale b)
[49]Totale da 0 fino a 2 anni
[50]3.600
[51]926
[52]4.526 oltre 2 fino a 9 anni
[53]3.600
[54]1.379
[55]4.979 oltre 9 fino a 16 anni
[56]3.600
[57]1.832
[58]5.432
- C)Indennita' di piena disponibilita'. A far data dal 1 gennaio 1986, ai pediatri che svolgono esclusivamente attivita' di pediatra di libera scelta ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto - di dipendenza o convenzione - con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 800 scelte, un'indennita' annua, nelle misure indicate nelle tabelle che seguono:
- 1)per tutti gli assistibili fino al massimo di 800:
[59]Indennita' di piena disponibilita'
[60]Anzianita' di specializzazione del pediatra
[61]Dal 1-1-1986 al 31-12-1986
[62]Dal 1-1-1987 al 30-6-1987 da 0 fino a 2 anni
[63]1.674
[64]3.348 oltre 2 fino a 9 anni
[65]1.798
[66]3.596 oltre 9 fino a 16 anni
[67]1.923
[68]3.846
- 2)per i primi 250 assistibili:
[69]Indennita' di piena disponibilita'
[70]Anzianita' di specializzazione del pediatra
[71]Dal 1-7-1987 al 31-12-1987
[72]1988 da 0 fino a 2 anni
[73]3.710
[74]5.622 oltre 2 fino a 9 anni
[75]3.959
[76]5.999 oltre 9 fino a 16 anni
[77]4.208
[78]6.376
- 3)per gli assistibili da 251 a 800:
[79]Indennita' di piena disponibilita'
[80]Anzianita' di specializzazione del pediatra
[81]Dal 1-7-1987 al 31-12-1987
[82]1988 da 0 fino a 2 anni
[83]3.359
[84]5.090 oltre 2 fino a 9 anni
[85]3.608
[86]5.467 oltre 9 fino a 16 anni
[87]3.857
[88]5.844
- D)Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale.
- I)Ai medici pediatri, e' corrisposto, per ciascun assistibile in carico un'indennita' forfettaria annua, come da tabella che segue:
[89]Indennita' di rischio e avviamento professionale
[90]===================================================================== |Dal 1-7-1987|Dal 1-1-1988 ===================================================================== per i primi 250 assistibili | 20.942 | 22.200 --------------------------------------------------------------------- per gli assistibili da 251 fino al | | massimale o alla quota individuale | 14.920 | 15.816
[91]Per il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987, sulle indennita' liquidate ai pediatri al titolo in questione secondo i valori indicati nell'articolo 34, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84, e' corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e zero otto per cento).
- II)Per lo svolgimento delle specifiche e piu' qualificate prestazioni indicate alla precedente lett. B), all'indennita' di rischio e di avviamento professionale di cui al punto I) che precede sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate:
[92]Indennita' di rischio e avviamento professionale
[93]===================================================================== |((Dal 1-7-1987))|Dal 1-1-1988| ===================================================================== fino a 250 assistibili | 1.709 | 2.590 --------------------------------------------------------------------- da 251 assistibili fino al massimale o alla quota individuale | 1.845 | 1.218
- III)Nulla e' dovuto a titolo d'indennita' di rischio e avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.
- E)Concorso nelle spese per la produzione del reddito.
- I)Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposto un concorso nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali e in particolare per la disponibilita' dello studio medico, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico e' corrisposto un concorso spese nelle misure risultanti dalla tabella che segue:
[94]Concorso nelle spese di produzione del reddito
[95]===================================================================== |Dal 1-7-1987|Dal 1-1-1988 ===================================================================== per i primi 250 assistibili | 20.942 | 22.200 --------------------------------------------------------------------- per gli assistibili da 251 fino al | | massimale o alla quota individuale | 14.920 | 15.816
[96]Per il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987, sulle somme liquidate ai pediatri a titolo di concorso spese secondo i valori indicati nell'art. 34, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84, e' corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e zero otto per cento).
- II)Per lo svolgimento delle specifiche e piu' qualificate prestazioni indicate alla precedente lett. B), al concorso nelle spese di cui al punto I) che precede sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate:
[97]Concorso nelle spese di produzione del reddito
[98]===================================================================== |Dal 1-7-1987|Dal 1-1-1988 ===================================================================== per i primi 250 assistibili | 1.221 | 1.850 --------------------------------------------------------------------- per gli assistibili da 251 fino _ _ al massimale o alla quota individuale _ 870 _ 1.318
- III)Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente in acconto dall'U.S.L. in misura intera. Il medico ha l'obbligo di comprovare l'entita' delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. A tale scopo egli e' tenuto a presentare all'U.S.L. la sola fotocopia, sottoscritta per conformita', del quadro E del modello 740, per la voce afferente agli introiti, alle spese e agli oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12). I medici che ai fini della denuncia IRPEF compilano il riquadro E1, esibiscono fotocopia di tale riquadro corredata della documentazione probatoria di spesa con dichiarazione di responsabilita'. Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi soggetti a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai compensi percepiti per l'attivita' svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. nel caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle spese di produzione del reddito, provvedera' a trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi. Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di importo superiore ai compensi percepiti per l'attivita' convenzionata, dovra' essere imputata allo svolgimento di tale attivita' una percentuale del totale delle spese pari al rapporto tra i proventi derivanti dall'attivita' convenzionale e il totale degli introiti denunciati. In questo caso, qualora il medico abbia introitato proventi per prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potra' dimostrare all'U.S.L. l'ammontare e l'origine per i conseguenti riflessi sul calcolo di cui al comma precedente. Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione; ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dall'U.S.L. viene verificato in sede di comitato ex art. 8, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D).
- F)Compenso di variazione dell'indice del costo della vita. Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:
- a)l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
- b)il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
- c)le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1 novembre 1985 in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84;
- d)il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, e' rappresentato dal valore iniziale complessivo dell'onorario professionale e della quota integrativa proporzionale di cui alla lettera A - individuato in L. 40.205 per l'anno 1986, L. 42.695 per l'anno 1987 e L. 45.259 per l'anno 1988 - moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte;
- e)ai medici con un numero di scelte inferiore a 477 unita' spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. Le quote di cui al comma precedente non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscano dell'indennita' integrativa speciale.
- G)Contributo previdenziale. Per i medici pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6) dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, di cui il 13% a carico dell'U.S.L. e il 7% a carico del medico. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre.
- H)Contributo per assicurazione di malattia. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico, a far data dal 1 gennaio 1987, un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'ENPAM il contributo per assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.
- I)Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale. Ai pediatri spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato A. In ogni caso gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi spettanti complessivamente a titolo di onorario professionale e di quota integrativa proporzionale di cui alla lettera A). Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i sindacati di categoria piu' rappresentativi. Tempi e modi di pagamento. I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianita' di specializzazione del pediatra saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1 luglio ed il 31 dicembre. Al pediatra che partecipi a forme di medicina di gruppo con medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 27 dell'accordo nazionale riguardante i rapporti con questa categoria professionale, spettano i compensi stabiliti dal presente articolo.
Testo vigente dal 21 settembre 1987
