DI APERTURA DEGLI STUDI MEDICI 1. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui all'art. 43 ciascun pediatra deve avere la disponibilita' di uno studio medico nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. Lo studio del pediatra e' uno studio privato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1.marzo.1961 n. 121, che, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dei seguenti commi. 2. Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento per civile abitazione. 4. Se lo studio di cui al D.P.R. 1.3.1961 n. 121, e' ubicato presso strutture adibite ad altre attivita' non mediche, esso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. 5. Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di continuita' assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. 6. Il suddetto orario, da comunicare alla Azienda USL, deve essere esposto all'ingresso dello studio. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'Azienda. 7. L'apertura di un eventuale secondo studio in un comune diverso da quello di iscrizione, purche' nell'ambito territoriale definito ai sensi dell'art. 19, puo' essere autorizzato dalla Azienda, sentito il parere del Comitato ex art. 11, solo in presenza di obiettive ed effettive esigenze assistenziali.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
