Art. 13 — Controllo interno
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 aprile 2006, n. 180.
Abrogato dal 1 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 aprile 2006, n. 180.
Abrogato dal 1 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2001 al 1 giugno 2006. 262 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Presso ogni Ufficio del Governo, la struttura unitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), posta alle dirette dipendenze del suo titolare, e' responsabile della progettazione e della gestione del controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. La valutazione dei dirigenti assegnati all'Ufficio del Governo dalle amministrazioni dello Stato e' svolta dal prefetto titolare dell'Ufficio, che raccoglie a tal fine gli elementi di loro competenza dalle amministrazioni interessate, secondo le modalita' indicate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area 1. Il prefetto riferisce all'amministrazione di appartenenza l'esito della valutazione. Restano ferme le disposizioni che regolano l'ordinamento speciale della carriera prefettizia ed, in particolare, l'articolo 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L'attivita' di valutazione e controllo strategico, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, e' svolta, per la parte di competenza, dal servizio di controllo interno di ciascuna amministrazione, curando i necessari raccordi funzionali con il prefetto titolare dell'Ufficio del Governo. La relazione sulle risultanze delle analisi effettuate, annualmente redatta dai predetti servizi, e' presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai rispettivi Ministri. Il servizio di controllo interno del Ministero dell'interno, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, su richiesta del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministri, puo' svolgere analisi su politiche e programmi specifici delle rispettive amministrazioni a livello periferico, d'intesa con le amministrazioni di riferimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 APRILE 2006, N. 180
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-17;287~art13 · fonte del testo
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