Art. 7 — Servizio di controllo interno
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 4 aprile 2019, n. 48.
Abrogato dal 23 giugno 2019
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 4 aprile 2019, n. 48.
Abrogato dal 23 giugno 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2009 al 23 giugno 2019. 363 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il Servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa. Le attivita' di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, nomina il Presidente del collegio, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra professori universitari esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, e sceglie i due componenti rispettivamente uno tra i dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, che puo' essere collocato fuori ruolo, e uno tra i dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del Ministero, che siano esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte motivate di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Il Servizio opera in collegamento con l'Ufficio di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico-scientifico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, al Servizio di controllo interno e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 15 unita', di cui due di qualifica dirigenziale non generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 4 APRILE 2019, N. 48
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-01-14;16~art7 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.