Art. 12 — Dirigenti delle strutture interne
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 aprile 2006, n. 180.
Abrogato dal 1 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 aprile 2006, n. 180.
Abrogato dal 1 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2001 al 1 giugno 2006. 306 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I rapporti del prefetto, titolare dell'Ufficio del Governo, con i Ministri preposti alle amministrazioni le cui strutture periferiche in esso confluiscono e con i dirigenti di dette strutture sono regolati dalle disposizioni degli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo. Le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, definite da ciascun Ministro ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano i criteri generali ai quali i dirigenti preposti alle strutture di primo livello di ciascun Ministero e ai centri di responsabilita' si attengono nella formulazione delle conseguenti istruzioni tecniche per l'esercizio delle funzioni e nella distribuzione delle risorse a livello periferico. Tali direttive sono comunicate al prefetto, che ne cura l'attuazione a livello periferico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di attribuzioni del funzionario prefettizio, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativamente ai compiti del titolare dell'Ufficio, gli altri dirigenti preposti alle articolazioni interne dell'Ufficio adottano la generalita' degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti alle attribuzioni dell'amministrazione di appartenenza ed esercitano tutti i relativi poteri di spesa ad esclusione di quelli correlati alla gestione unitaria di funzioni strumentali e dei servizi comuni di cui all'articolo 10. Le strutture componenti l'Ufficio del Governo, per le quali i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, non prevedono il livello dirigenziale, svolgono in posizione di autonomia le funzioni tecniche assegnate, ivi compresa la adozione dei relativi atti e provvedimenti, fermi restando i compiti di coordinamento attribuiti dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al titolare dell'ufficio dirigenziale del quale dette strutture fanno parte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 APRILE 2006, N. 180
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-17;287~art12 · fonte del testo
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