Art. 4 — Servizio di controllo interno
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 luglio 2003, n. 227.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 luglio 2003, n. 227.
Abrogato dal 6 settembre 2003
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2001 al 6 settembre 2003. 519 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attivita':
tolto: a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati, sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilita' e suggerire eventuali correzioni;
tolto: b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attivita' degli uffici dirigenziali di livello generale;
tolto: c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti, preposti ai centri di responsabilita' dell'amministrazione, sulla base del quali sono adottate dal Ministro, e nel caso di dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale su proposta del Capo del competente dipartimento, le misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di responsabilita' dirigenziale, secondo il procedimento di valutazione previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
tolto: d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonche' analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attivita' dell'amministrazione. Le attivita' di controllo interno sono attribuite ad (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. (Seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti). Uno dei componenti e' scelto tra i dirigenti della prima fascia del ruolo unico. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario costituito presso il Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione. Presso il Servizio e' istituito un ufficio di livello dirigenziale generale. Al servizio e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino a un massimo di trenta unita'. Al servizio sono, inoltre, assegnati quattro dirigenti della seconda fascia del ruolo unico. Si applica il comma 1, secondo e terzo periodo dell'articolo 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 2003, N. 227
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-22;451~art4 · fonte del testo
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