Art. 2 — Organi collegiali
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1992 al 25 aprile 2001. 48 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Oltre a quelli espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e regolamentari, presso il Ministero delle finanze operano i seguenti organi collegiali:
tolto: a) il consiglio di amministrazione;
tolto: b) il Consiglio superiore delle finanze;
tolto: c) i comitati di gestione;
tolto: d) la commissione di disciplina;
tolto: e) i comitati tributari regionali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art2 · fonte del testo
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