Art. 1 — Uffici di livello dirigenziale generale
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1997 al 25 aprile 2001. 262 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze, con esclusione di quelli del dipartimento delle dogane e imposte indirette:
tolto: a) l'ufficio del segretario generale;
tolto: b) il Dipartimento delle entrate;
tolto: c) il Dipartimento del territorio;
tolto: d) la Direzione generale degli affari generali e del personale;
tolto: e) il servizio per il controllo interno;
tolto: f) gli uffici centrali dipendenti dal segretario generale di cui agli articoli da 7 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
tolto: g) le direzioni centrali del Dipartimento delle entrate di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
tolto: h) le direzioni centrali del Dipartimento del territorio di cui all'art. 33, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
tolto: i) le direzioni centrali della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Sono uffici periferici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze le direzioni regionali delle entrate di cui all'art. 36, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed alla presidenza dell'organo di direzione del servizio di cui alla lettera e), sono preposti dirigenti generali di livello di funzione B; ai rimanenti uffici di cui al comma 1 ed agli uffici di cui al comma 2 sono preposti dirigenti generali di livello di funzione C.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;699~art1 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.